E’ discriminatoria una normativa nazionale secondo la quale soltanto per gli appartenenti alle Chiese Evangeliche di Confessione Augustana e di Confessione Elvetica, della Chiesa Vetero-Cattolica e della Chiesa Evangelica Metodista il Venerdì santo è un giorno festivo con un periodo di riposo ininterrotto di almeno 24 ore e, in caso di impiego del lavoratore appartenente a una di dette chiese nonostante il riposo festivo, oltre al diritto alla retribuzione per il tempo di lavoro non prestato a causa del giorno festivo, viene riconosciuto anche un diritto alla retribuzione per il lavoro prestato, mentre ciò non avviene per altri lavoratori, non appartenenti a tali chiese. E’ questo il parere espresso il 25 luglio dall’Avvocato della Corte di Giustizia Ue, Michal Bobek, nella causa n. C-193/17.