Il trattamento di non imponibilità ad IVA per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine comporta, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo e, dall'altro, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti o all'attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 425 del 24 ottobre 2019.