L’Amministrazione finanziaria nell’attività di contrasto dell’evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico. A tal fine, sono legittimamente utilizzabili sia in sede di accertamento, sia di contenzioso i dati del contribuente contenuti nella Lista Falciani, essendo del tutto irrilevante l’eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la successiva violazione dei doveri di fedeltà verso l’istituto bancario datore di lavoro, che di fatto non godono di una copertura costituzionale. I predetti elementi, però, devono essere attentamente vagliati dal giudice di merito sulla base degli ulteriori riscontri allegati dall’Amministrazione finanziaria e delle eventuali contestazioni mosse dal contribuente. Questo è il principio di diritto emesso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19446 depositata il 18 settembre 2020.