Nel caso di vendite fittizie effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi che non hanno causato perdite di gettito fiscale, la direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che esclude la detrazione dell’IVA relativa a operazioni fittizie, imponendo al contempo ai soggetti che indicano l’IVA in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un’operazione inesistente, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito d’imposta risultante da tale obbligo qualora l’emittente della fattura, che non era in buona fede, abbia eliminato completamente in tempo utile il rischio di perdite di gettito fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Nel caso di specie non può essere applicata una sanzione pari alla detrazione. E’ quanto ha deciso la Corte di Giustizia UE con la sentenza 8 maggio 2019, C-712/17.