Nell’ambito delle procedure di esodo del personale, le aziende possono ricorrere, per i lavoratori più vicini alla pensione, all’intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali che versano all’INPS gli oneri (finanziati dai datori di lavoro) relativi a periodi non coperti da contribuzione, riscattabili o ricongiungibili. L’INPS, con la circolare n. 105 del 2019, ha reso operativa questa possibilità, chiarendo modalità e tempi di presentazione della domanda di riscatto o di ricongiunzione per i lavoratori esodanti. Definite anche le modalità di versamento, da parte delle aziende, degli oneri contributivi al Fondo di solidarietà.