In materia di tassazione di gruppo è stabilito che l'opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata con la prima dichiarazione, che presentava errori od omissioni, è senz'altro confermata con la dichiarazione integrativa successiva, che si sostituisce a quella originaria, laddove effettuata nei termini di legge. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 488 del 15 novembre 2019, con cui ha specificato che la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di novanta giorni, per correggere errori od omissioni di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in una breve "finestra temporale", l'infedeltà.