I contribuenti che rientrano nel regime forfetario sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, ma dal 1° gennaio 2020 in linea generale sono comunque tenuti a memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi ricevuti e a trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate se operano nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate. L’Agenzia ha, tuttavia, affermato che, in presenza di prestazioni in locali aperti al pubblico (ad esempio, una parrucchiera), oppure nell’abitazione del cliente (ad esempio, un idraulico), la procedura di memorizzazione dello scontrino può essere sostituita dalla fattura, che per un forfettario è costituita da un documento contabile.