Il danno alla salute è stato ed è sotto la lente dei riflettori e oggetto di ampi dibattiti in dottrina e giurisprudenza per molteplici aspetti che spaziano dal contenuto, al diritto al risarcimento, alla prova, alla sua liquidazione, ecc. Sul piano giuslavoristico il danno alla salute trova la sua fonte nell’articolo 2087 c.c. Tuttavia non è sufficiente ammettere il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento datoriale; esigenze di certezza del diritto impongono chiarezza circa gli strumenti e le modalità da adoperare per l’accertamento e il risarcimento del danno. La giurisprudenza sul punto ha precisato l’onere gravante sul danneggiato: in tal senso il lavoratore danneggiato dall’inadempimento datoriale deve allegare specificamente il danno patito e tutti gli elementi in fatto che descrivano dettagliatamente la lesione lamentata. Ciò, fermo restando che l’onere della prova grava sempre sul danneggiato, consentirà al giudice, ricorrendo ai poteri di cui all’ar..