Alla stabile organizzazione è precluso l'accesso al rimborso del credito IVA di cui all'articolo 30, secondo comma, lett. e), del decreto IVA perché riservato esclusivamente a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 160 del 29 maggio 2020. Ad altra conclusione, invece, deve giungersi qualora la stabile organizzazione assolva l'IVA in dogana per le importazioni dei beni in Italia.