Secondo la Corte di Giustizia UE la fotografia può deve essere considerata «oggetto d’arte», e quindi soggetta ad aliquota IVA ridotta, solo se le due fasi principali della sua produzione, vale a dire la ripresa e la tiratura, sono state effettuate dall’autore della fotografia o, per quanto riguarda la tiratura, quantomeno sotto il suo controllo. Peraltro, per essere considerate «oggetti d’arte», le stampe della fotografia devono essere firmate, numerate e limitate a trenta copie. L’applicazione dell’aliquota ridotta non può essere subordinata ad una valutazione dell’amministrazione tributaria nazionale competente che non sia esercitata nei limiti di criteri oggettivi.