3 Dicembre 2019
Il licenziamento di un dirigente, secondo quanto previsto dalla legge 604/1966, non subisce l’applicazione della disciplina limitativa, pertanto può essere intimato ogni qual volta sussista un’esigenza economica apprezzabile in termini di risparmio e di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost, non necessariamente coincidente con un periodo di crisi aziendale. La verifica della presunta illegittimità del licenziamento deve cominciare dall’analisi della proposta avanzata dal datore di lavoro e poi della decisione del lavoratore. A precisarlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31526 del 3 dicembre 2019.