Le erogazioni connesse ai contratti collettivi di prossimità sono imponibili in tutti i casi in cui l’indennizzo o il risarcimento ristori un lucro cessante del lavoratore, quale, ad esempio, la diminuzione del salario. La tassazione, difatti, può essere esclusa solo nelle ipotesi di risarcimento per danno emergente, ossia di mera reintegrazione patrimoniale. E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 16/E/2018, evidenziando che, a prescindere dal nomen iuris attribuito dal contratto di prossimità, gli emolumenti hanno la finalità di ristorare il lavoratore e sono, di conseguenza, sostitutivi del reddito.