Le ristrutturazioni delle imprese non devono pregiudicare in modo durevole la concorrenza, di conseguenza, il diritto dell’Unione deve contenere disposizioni applicabili alle concentrazioni idonee a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di questo. Con la sentenza del 31 maggio 2018 relativa alla causa n. C-633/16, la Corte di Giustizia UE dichiara dunque che “una concentrazione è realizzata unicamente mediante un’operazione che, in tutto o in parte, in fatto o in diritto, contribuisce al cambiamento di controllo dell’impresa-obiettivo. Non si può considerare che il recesso da un accordo di cooperazione, che spetta al giudice del rinvio verificare, comporti la realizzazione di una concentrazione, e ciò indipendentemente dal fatto che tale recesso abbia prodotto o no effetti sul mercato”.