La sentenza interpretativa della Corte di Giustizia UE sull’imponibilità IVA del distacco di personale ha, in linea di principio, un’efficacia ex tunc. L’Agenzia delle Entrate potrebbe, teoricamente, pretendere il pagamento dell’IVA sui prestiti o distacchi di personale, almeno per gli anni d’imposta ancora accertabili, in forza della sostanziale abrogazione, in via giurisprudenziale, della norma interna che considera tali prestazioni irrilevanti ai fini IVA. Si tratterebbe, però, di una presa di posizione azzardata, in aperto conflitto con il principio del legittimo affidamento. In linea con quanto accaduto con il regime IVA delle scuole guida la soluzione auspicabile è che la nuova imponibilità IVA per i prestiti o distacchi di personale valga solo per il futuro.