Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la prosecuzione dell’attività aziendale viene assicurata anche mediante meccanismi di salvaguardia dei livelli occupazionali. Il nuovo Codice mantiene e rafforza la figura del concordato in continuità prevedendo la gestione dell’azienda o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore a seguito di cessione, usufrutto, affitto e conferimento. In tal caso, il soggetto destinato a proseguire l’attività imprenditoriale deve garantire, per minimo un anno dall’omologazione del concordato, il mantenimento o la riassunzione di almeno la metà della media dei lavoratori impiegati dal debitore nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. Quali sono le altre regole a tutela dell’occupazione?