Con la sentenza n. 9675, depositata il 19 aprile 2018, la Cassazione ha ribadito che in caso di contestazione di fatture inesistenti, spetta all’Ufficio dimostrare, in base ad elementi oggettivi, l’assenza di consapevolezza da parte del contribuente del ruolo di cartiera del proprio fornitore. Tale onere probatorio, in caso di rapporti tra soggetti italiani, può considerarsi adempiuto con la sola dimostrazione della non operatività del soggetto interposto: spetta poi al contribuente fornire prova della propria buona fede e quindi dell’estraneità alla frode.