In tema di imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015, quale norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini del registro. L’Ufficio deve individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggiore corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria. È questo, ormai, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.