L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Ue, Juliane Kokott, nelle conclusioni del 17 gennaio 2019 ritiene che in caso di operazioni fittizie, può essere riconosciuto un debito di imposta, basato su una fatturazione, e contemporaneamente, negata la detrazione, a condizione che il debito di imposta possa essere rettificato non appena sia escluso un rischio di perdita di gettito fiscale. Inoltre in tal caso, è certamente possibile sanzionare l’emissione di una fattura errata; ma una sanzione pari all’intero importo, non detraibile, dell’imposta sulle operazioni fittizie a monte è sproporzionata qualora una corrispondente imposta sul valore aggiunto sulle operazioni fittizie a valle sia stata assolta e, pertanto, non vi sia stato alcun rischio di perdita di gettito.