La Corte Costituzionale è intervenuta nel giudizio proposto dal Tribunale ordinario di Grosseto relativo a dei trasportatori che, lamentando il mancato pagamento dei servizi di trasporto asseritamente resi», hanno promosso procedimenti monitori, «non solo nei confronti della propria controparte contrattuale, ma anche nei confronti di un’altra società invocando la sua responsabilità solidale quale “mittente” della merce. Con sentenza n. 37/2018 del 23 febbraio 2018, la Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile in quanto, le scarne informazioni fornite dalla società negli atti di costituzione in giudizio e l’insufficiente descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus, impediscono il necessario controllo in punto di rilevanza.