Dall’irrilevanza della natura della partecipazione, stabilita dalla legge di Bilancio 2018, deriva che il dividendo percepito dalle persone fisiche al di fuori dal regime d’impresa sarà tassato con l’applicazione di una ritenuta ad aliquota unica pari al 26%. Tale imposizione costituisce una ritenuta a titolo d’imposta e come tale tassa in modo definitivo - quindi, senza ulteriori obblighi impositivi e dichiarativi - il dividendo percepito, a prescindere dalla qualificazione del dividendo stesso. Diversa appare, invece, la disciplina per i dividendi di fonte estera che, se erogati da una società estera a fiscalità privilegiata, subiscono una ritenuta a titolo d’acconto.