7 Novembre 2019
La normativa che esenta da IVA "talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica", non ha effetto diretto e quindi non può essere invocata direttamente dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, salvo che lo Stato membro interessato abbia ecceduto la portata del potere discrezionale conferitogli da tale disposizione della direttiva. Lo ha chiarito l’Avvocato Generale UE nelle conclusioni del 7 novembre 2019 relative alla causa C-488/18.