La vendita di piatti, preparati in luoghi di ristorazione rapida nei quali il soggetto passivo mette a disposizione del cliente un’infrastruttura che consente il consumo di pasti in loco che è da esso organizzata o condivisa con altri fornitori di piatti pronti per il consumo, costituisce un servizio di ristorazione, mentre la vendita di piatti, preparati in locali di ristorazione rapida, che il cliente decide di asportare e di non consumare in loco nell’infrastruttura messa a disposizione dal soggetto passivo a tal fine, costituisce una cessione di prodotti alimentari che può essere assoggettata ad imposta a un’aliquota IVA ridotta. Quest’ultima può essere identica a quella applicabile al servizio di ristorazione, a condizione di non minare il principio di neutralità fiscale. È quanto dichiara nelle sue conclusioni del 12 novembre 2020 l’Avvocato della Corte di Giustizia UE nella causa n. C-703/19.