Nell’ambito di un’operazione di merger leveraged buy out, costituisce una fattispecie di abuso del diritto il re-investimento di parte della liquidità riveniente dalla cessione di azioni da parte degli ex soci di maggioranza alla società-veicolo acquirente, per il tramite delle altre società-veicolo residenti in Italia, al fine di ridotarla delle risorse liquide per l’acquisizione delle rimanenti azioni sul mercato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 1 del 2019. Tale re-investimento comporta il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in ragione del fatto che comporterebbe la costituzione artificiosa di base ACE. Si verifica infatti, nella circostanza di specie, un flusso circolare (non lineare) di denaro nell’ambito del re-investimento, ossia dalla società-veicolo al socio-investitore, dal socio-investitore alla società-veicolo.