10 Giugno 2020
Nel caso in cui la borsa di studio non è riconducibile a nessuna delle previsioni di favore è soggetta al regime di tassazione previsto dal TUIR, quale reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 173 del 10 giugno 2020. Il regime ordinario di imponibilità che caratterizza, in generale, le borse di studio, è derogato, per espressa previsione normativa, con riferimento ad alcune specifiche tipologie di borse di studio erogate ad esempio dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per i dottorati di ricerca e per le attività di ricerca post lauream.