Con l’ordinanza n. 10256, depositata il 29 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale, la semplice costituzione di un trust, trattandosi di una mera apposizione di un vincolo sul bene, è circostanza fiscalmente neutra. Le imposte di successione e donazione sono applicabili solo nel caso di manifestazione di ricchezza conseguenti a trasferimenti patrimoniali che si possono manifestare, allorchè il beneficiario finale sia anche il disponente, per le ipotesi di premorienza, sui figli.