Con la sentenza n. 288 del 2019, la Corte Costituzionale ha sottolineato che, nella comparazione con il mercato industriale, il legislatore ha desunto, solo per il 2013, dall’appartenenza al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva; al tempo stesso, però, ha mostrato di bilanciare gli interessi in gioco venendo incontro a una puntuale esigenza dei settori finanziario, creditizio e assicurativo, perché è intervenuto sul regime delle svalutazioni e delle perdite deducibili, introducendo un’attenuazione dell’imposizione ordinaria IRES e IRAP. È in forza di tali elementi sistematici che la misura dell'addizionale IRES di 8,5 punti percentuali non ha travalicato il limite della non arbitrarietà.