Con l’ordinanza n. 4049, depositata in data 20 febbraio 2018, la Cassazione ha precisato che, in caso di spedizione a mezzo posta di un avviso di accertamento, la notifica si considera eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell’avviso di giacenza. Pertanto la data del ritiro del plico da parte del contribuente, se successiva a tale termine, è irrilevante per il conteggio dei sessanta giorni e non può essere presa in considerazione, pena la decadenza dall’impugnazione.