In materia di concorrenza, i termini di pagamento delle sanzioni che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, sono prorogati al 1° ottobre 2020. E’ quanto chiarito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con due comunicazioni del 1° e del 10 aprile, relative all’interpretazione delle disposizioni del decreto Cura Italia, come modificate dal decreto Liquidità, in materia di sospensione dei termini dei procedimenti e anche ai termini di pagamento delle sanzioni. L’AGCM ricorda inoltre che la sospensione trova altresì applicazione nei confronti dei termini che regolano l’inizio dei procedimenti antitrust. Pertanto, qualunque comunicazione, notifica o denuncia inviata nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio del 2020 potrà ritenersi pervenuta il 16 maggio. Con tutto ciò che ne consegue quanto a termini per l’effettuazione di atti e per il compimento di attività.