Nel sistema normativo codificato dalla direttiva IVA, il possesso del numero identificativo IVA non rappresenta una condizione sostanziale per il riconoscimento della soggettività passiva d’imposta. Di conseguenza, l’operatore italiano, al pari di quello stabilito in altro Stato membro, può essere considerato un soggetto IVA anche se non registrato nell’archivio VIES, senza che venga meno il regime di non imponibilità previsto, nello Stato membro di origine, per lo scambio intraunionale del bene. Lo ha chiarito l’AIDC con la Norma di comportamento n. 204. Tale conclusione vale, a maggior ragione, per le prestazioni di servizi perché il controllo basato sull’incrocio degli identificativi VIES e sulle dichiarazioni INTRASTAT, nella normativa euro-unionale e in quella nazionale, ha valenza limitata alle sole cessioni di beni.