In materia d’Iva, il Legislatore con il Dpr 633/1972 aveva disposto l’indetraibilità dell’imposta per gli acquisti e le importazioni di autovetture, nonché per i costi di manutenzione, ad uso aziendale. La Corte di Giustizia Europea, con la pronuncia Stradasfali, ha successivamente abrogato tale limitazione in contrasto con i contenuti della sesta direttiva (77/338/CE), ma solo per operazioni aventi ad oggetto gli autoveicoli per il trasporto. Il suddetto principio, precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13897 depositata il 30 maggio 2018, deve essere esteso anche per le compravendite di altri beni, fra i quali rientrano i dispositivi telefonici, per non determinare la fittizia reintroduzione del vincolo.