In tema di applicazione dello speciale regime del margine, ove l’Ufficio contesti l’indebita fruizione dell’agevolazione da parte del contribuente, è quest’ultimo che deve provare la propria buona fede, dimostrando l’assenza di consapevolezza di partecipare ad una frode e di aver agito in modo diligente, verificando, per quanto possibile, l’esistenza dei presupposti per usufruire del regime in questione. Questi i principi contenuti nella sentenza n. 16367, depositata il 30 luglio 2020, della Corte di Cassazione.