L’imposta sostitutiva pagata, in ipotesi di conferimento d'azienda dalla società conferitaria, può essere computata in diminuzione di quanto dovuto per la definizione agevolata. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 158 del 2019, con cui ha specificato come il recupero dell'imposta sostitutiva versata sembra potersi riconoscere, mediante scomputo da quanto dovuto per la definizione delle controversie, fino all’eventuale azzeramento, ma con esclusione di recupero o restituzione dell’eventuale eccedenza che, con la definizione agevolata, resta definitivamente acquisita all’erario.