L’esenzione dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche laddove il beneficiario del trust sia riconducibile a enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità . Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 424 del 24 ottobre 2019, con cui ha specificato come da un punto di vista soggettivo, possono beneficiare del regime di favore, tra gli altri, le fondazioni legalmente riconosciute.