Gli accertamenti mutanti o mutati restano potenzialmente definibili. La pace fiscale ha previsto la possibilità di definire gli atti di accertamento senza, però, prevedere una sospensione dei termini per l’impugnazione degli atti impostivi. Il contribuente potrà agire prudentemente presentando un’istanza di accertamento con adesione o impugnando l’atto. Le vicende che mutano l’accertamento potrebbero, però, non precluderne la definizione: infatti, il decreto fiscale 2019 esplicitamente afferma che è definibile l’accertamento che, alla data di entrata in vigore del decreto, risulti “non impugnato e ancora impugnabile”, non avendo nessun effetto, quindi, le vicende successive. Ma resta necessaria, nella conversione in legge, una formulazione più chiara della norma.