Il contributo addizionale per la CIGS non si applica alle imprese sottoposte a procedure concorsuali. Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 4 del 2018, ha confermato che sono esonerate solo le aziende con prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, nonchè di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione. Il Ministero ha, inoltre, indicato la decorrenza dell’esonero nelle seguenti fattispecie: fallimento con esercizio provvisorio, concordato in continuità e concordato in bianco, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria con esercizio d’impresa.