Il titolo di credito emesso all’estero nella forma del “Bill of exchange” rappresenta una cambiale tratta, che rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, quando è presentata, consegnata, trasmessa, quietanzata, accettata, girata, sottoscritta per avallo, o altrimenti negoziata nello Stato italiano. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 320 del 25 luglio 2019 con cui ha specificato come si tratta di uno strumento di pagamento contenente l’ordine incondizionato che il creditore (traente) dà al debitore (trattario) di pagare una somma determinata di denaro, ad una certa scadenza, all’ordine del beneficiario.