A seguito della legge di Bilancio 2017, anche nel concordato preventivo, come già accadeva per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, la proposta di transazione fiscale non ha ad oggetto i debiti fiscali potenziali discendenti dalle liti pendenti, pur potendo questi essere definiti mediante ricorso agli ordinari istituti deflativi del contenzioso tributario. In assenza di alcuna definizione, relativamente alle controversie pendenti, si rendono dovuti gli importi risultanti all’esito del giudizio, tenuto conto delle falcidie previste dalla domanda di concordato per i crediti tributari; questo effetto non si produce invece nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già sostenuto su IPSOA Quotidiano, circa gli effetti prodotti dalla transazione fiscale sulle liti fiscali pendenti.