La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa che definisce, anche per il passato, i presupposti per godere degli sgravi contributivi riguardanti le zone agricole svantaggiate o di montagna. Pur dettando una norma interpretativa, che si dovrebbe applicare in via generale anche alle situazioni pregresse, il legislatore escluderebbe la portata retroattiva della previsione per chi abbia già effettuato i versamenti contributivi relativi a somme «sicuramente non più dovute». Tale irripetibilità dei contributi già versati violerebbe il principio di eguaglianza e il principio di ragionevolezza in quanto pregiudica il datore di lavoro che sia stato sollecito nell’adempiere al proprio debito e premia chi, nella medesima situazione, non abbia eseguito alcun pagamento.