La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 17 aprile 2018, nella causa C 414/16 ha dichiarato che una Chiesa o un’altra organizzazione la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali può prevedere un requisito connesso alla religione o alle convinzioni personali qualora, tenuto conto della natura dell’attività di cui trattasi o del contesto in cui essa è espletata, “la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione”. In caso di controversia, un bilanciamento dei diritti delle parti, deve poter essere oggetto, se del caso, di un controllo giurisdizionale effettivo.