Il lavoratore, una volta maturati il requisito anagrafico e quello contributivo previsti dall’ordinamento per accedere al pensionamento di anzianità, non può subire una riduzione del trattamento determinabile a tale data, pur avendo conseguito una ulteriore contribuzione. Per questo motivo la Corte Costituzionale con sentenza n. 23/2018 del 9 febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.