Con l’ordinanza n. 31276 depositata il 4 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di imposta di registro, l’Ufficio, nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018, è tenuto ad attribuire rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate, senza che rilevi la sussistenza di una condotta abusiva. Non incombe dunque, sullo stesso, l’onere di provare la sussistenza di un disegno elusivo, delle modalità di manipolazione o che l’alterazione degli schemi negoziali classici sia irragionevole in una normale logica di mercato e perseguita solo per pervenire ad un indebito risparmio fiscale.