La presenza del regime del consolidato nazionale, previsto dall’art. 117 TUIR, consente la determinazione di un unico reddito complessivo globale di tutti i membri, imputabile alla capogruppo. L’implicazione immediata è meramente fiscale, mediante la somma algebrica dei redditi e delle perdite realizzate durante l’anno di imposta, sulla base della quale verranno calcolate le pretese tributarie. Questo, infatti, non ha alcuna ricaduta sull’eventuale profilo penale della vicenda, in quanto non incide sugli elementi costitutivi dei reati che hanno come riferimento le singole dichiarazioni delle consolidate. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11034, depositata in data 13 marzo 2018.