Il licenziamento di un lavoratore effettuato in seguito ad una contestazione in ritardo dell’addebito, non costituisce un presupposto della tutela reintegratoria, se non rientra nelle fattispecie specifiche. Tuttavia, non esclude l’applicazione della tutela indennitaria forte, ai sensi dell’art 18 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto costituisce un pregiudizio alla difesa del lavoratore, parte debole del contratto
A precisarlo è la Corte di Cassazione riunita in Sezioni Unite, con la sentenza 30985, resa il giorno 27 dicembre 2017.