Il contratto di call off stock permette a un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro UE di trasferire beni in un deposito, dal quale devono essere prelevati entro 12 mesi dalla data di arrivo, sito in un altro Stato membro e destinati a un acquirente già noto, senza dover ivi disporre di un numero di identificazione IVA alla data del trasferimento. Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la decadenza dal regime. In tal caso, però, il fornitore dei beni dovrà essere munito di un numero di identificazione IVA o di un rappresentante fiscale nello Stato membro di spedizione della merce, per poter emettere fattura e regolarizzare immediatamente l’operazione.