Con una norma “a termine”, di tutela occupazionale generale, rivolta a tutti i datori di lavoro a prescindere dall’entità della forza lavoro occupata, il decreto Cura Italia vieta, fino al 18 maggio 2020, i licenziamenti per ragioni oggettive. La disposizione, immediatamente vigente, solleva tuttavia alcuni dubbi rilevanti in ordine al perimetro soggettivo e oggettivo. Con specifico riguardo all’ambito di operatività dei licenziamenti individuali, l’esplicita indicazione che il divieto di licenziare riguarda solo il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo escluderebbe dal divieto il licenziamento per superamento del diritto alla conservazione del posto in caso di malattia; dovrebbe invece considerarsi incluso nel divieto il licenziamento per impossibilità della prestazione conseguita alla sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente