Dubbi sui profili di costituzionalità dell’aliquota dell’integrativa speciale, fissata al 20%: trattandosi di un’imposta ontologicamente inferiore a quella che il contribuente avrebbe pagato alle scadenze ordinarie, si istituisce di fatto un pagamento “tardivo” delle tasse “senza aggravio alcuno”. Così si è espressa la Corte dei Conti nel corso dell’audizione in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, sul Ddl di conversione del decreto fiscale 2019. Per l’Agenzia delle Entrate, invece, la dichiarazione integrativa speciale può anche avere successo, perché è un ravvedimento operoso più conveniente, ma l’appeal della misura risente dei condizionamenti della norma, che non prevede sanatoria penale e ha limitata base imponibile integrabile, e esclude le disponibilità all’estero.