L’acquisto di carburante (benzina o gasolio) per autotrazione, effettuato presso gli impianti stradali di distribuzione, deve essere documentato obbligatoriamente mediante fattura emessa in formato elettronico. Ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo del rifornimento di carburante non basta, però, la fattura, ma è necessario anche l’impiego dei mezzi di pagamento ritenuti “idonei” in base a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 aprile 2018. Infatti, il pagamento in contanti, che ben può verificarsi (ad esempio, in caso di mancato funzionamento del dispositivo), impedisce la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo di acquisto del carburante, anche se l’impresa e il professionista sono in possesso della relativa fattura.