Un’alternativa alla vendita di carburante su strada è la procedura del netting, che prevede la stipula di un doppio contratto di somministrazione (tra società petrolifera, distributori e clienti) in virtù del quale, sui carburanti somministrati, i distributori stradali emettono fattura alla società petrolifera e la società petrolifera emette fattura nei confronti dei fruitori finali. Ora, l’anticipazione della fattura elettronica, per la filiera a monte dei distributori, e la relativa proroga, per l’acquisizione del carburante da parte di fruitori finali, concerne le sole cessioni di carburante, non i servizi. Diviene, quindi, rilevante stabilire se, ai fini IVA, la somministrazione al cliente finale derivante dal netting possa definirsi una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi.