11 Giugno 2019
La causa ostativa al regime forfetario non è integrata per i percettori dei redditi di somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 184 dell’11 giugno 2019 con cui ha specificato come la nuova causa ostativa, serve per evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.