In tema di reddito di impresa, l’agevolazione prevista dall’art. 1 della legge 449/1997 che consente di detrarre le spese sostenute, ad esempio per gli immobili non strumentali, si riferisce ai soli beni patrimoniali, il cui reddito si determina secondo il criterio del reddito fondiario. In questa ipotesi, infatti, i costi sostenuti costituiscono un onere per alleviare il quale il Legislatore ha introdotto tale beneficio. Naturalmente, la suddetta previsione non trova applicazione per i beni immobili strumentali, per i quali il computo del reddito si effettua con una somma algebrica, che consente già in questa fase di scorporare i componenti negativi. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24223 depositata il 2 novembre 2020.